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In caso di contrasto tra eredi si ricorre all’Apposizione dei sigilli (ex art. 752 e ss. c.p.c.) e al successivo Inventario (ex art. 769 e ss. c.p.c.).

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In caso di controversie sull’attribuzione di eredità, quando il bene è nella disponibilità di uno degli eredi, si può procedere all’apposizione dei sigilli (ex art. 752 e ss. c.p.c.) per custodire i beni e bloccare eventuali azioni di sottrazione o dispersione degli stessi, in attesa di inventario (ex art. 769 e ss. c.p.c.) necessario per determinare la massa ereditaria da devolvere a tutti gli eredi.

In concreto il Giudice presso la Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente, su istanza motivata, dispone l’apposizione dei sigilli[1] sui beni immobili appartenenti al de cuius, nominando un custode per la conservazione dei beni sigillati.

Lo stesso Giudice, su istanza di parte, ordina la rimozione dei sigilli[2] apposti preventivamente sull’unità immobiliare di proprietà del de cuius, disponendo inventario dei beni mobili e immobili esistenti.


[1] Si veda Ordinanza del 21.03.2017 emessa dal Giudice c/o Tribunale di Trani.

[2] Si veda Ordinanza del 11.04.2017 emessa dal Giudice c/o Tribunale di Trani.