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Nullità del Verbale che, in caso di sinistro stradale, contesti la GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOL, qualora privo dei seguenti presupposti: 1) Prova responsabilità; 2) Avviso al difensore di fiducia

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Il Giudice di Pace di Barletta, con la Sent. n.479/2016 ha accolto l’opposizione al verbale di accertamento e per l’effetto ha annullato lo stesso che prevedeva la violazione, accertata a seguito di sinistro stradale, per “Guida sotto l’influenza dell’alcool” ex artt. 186 e 186 bis del Cod. della Strada, con sanzione amministrativa di Euro 1.416,00, e sanzione accessoria del “ritiro della patente” e decurtazione di 10 punti
della stessa.
Il Giudice di pace di Barletta ha annullato la violazione, accogliendo l’opposizione poiché fondata sui
seguenti presupposti:
-Assenza di prova che “nell’immediatezza dell’evento” il conducente abbia provocato il sinistro (come
previsto dall’art. 186, comma 2 bis del C.d.S.);
-Irregolarità dell’accertamento del tasso alcolemico stante il mancato avviso all’interessato della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia (come sancito dalle Sezioni Unite della Cass. Penale del 05.02.2015 n.5396).
Rif. Giudice di Pace di Barletta, Sentenza n.479 del 2016.